Sez. 2, Sentenza n. 1210 del 13/02/1999 (Rv. 523204 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA | Domande conseguenti alla cassazione - Restituzione della somma pagata in forza della sentenza cassata - Pronuncia relativa del giudice di rinvio - Omissione - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA
La pronuncia di restituzione della somma che una parte abbia pagato in forza di una sentenza poi cassata, può essere omessa dal giudice di rinvio quando questi, con la sentenza che conclude il relativo giudizio, ponga nuovamente in essere il titolo giustificativo di detto pagamento condannando la medesima parte al versamento di una somma pari o superiore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)