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Sez. 1, Sentenza n. 6421 del 06/12/1984 (Rv. 438005 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONE IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - RESTITUZIONE DELLA SOMMA PAGATA IN FORZA DELLA SENTENZA CASSATA - PRONUNCIA RELATIVA DEL GIUDICE DI RINVIO - OMISSIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438005-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONE IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - RESTITUZIONE DELLA SOMMA PAGATA IN FORZA DELLA SENTENZA CASSATA - PRONUNCIA RELATIVA DEL GIUDICE DI RINVIO - OMISSIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La pronuncia di restituzione della somma, che una parte abbia pagato in forza della sentenza cassata, può essere omessa dal giudice di rinvio, quando, con la sentenza che conclude il relativo giudizio, ponga nuovamente in essere il titolo giustificativo di detto pagamento, condannando cioè la medesima parte al versamento di una somma pari o superiore. (V 871/81, mass n 411374).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)