Sez. 3, Sentenza n. 7500 del 27/03/2007 (Rv. 595782 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA | Domande conseguenti alla cassazione - Restituzione di somme pagate o ripristino di quanto eseguito in forza della sentenza cassata - Pronuncia relativa del giudice di rinvio - Omissione - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA
La pronuncia restitutoria o di ripristino di quanto una parte abbia dovuto eseguire, in forza di una sentenza di condanna poi cassata, può essere omessa dal giudice di rinvio quando, con la sentenza che conclude il relativo giudizio, sia posto nuovamente in essere il titolo giustificativo di condanna ad eseguire la medesima prestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)