diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8456 del 18/11/1987 (Rv. 455992 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DETERMINAZIONE DELL'EQUA RETRIBUZIONE - CRITERI IN MANCANZA DI NORME COLLETTIVE - VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE - NECESSITÀ - ART. 2108 COD. CIV. - APPLICABILITÀ AL LAVORO NAUTICO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455992-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DETERMINAZIONE DELL'EQUA RETRIBUZIONE - CRITERI IN MANCANZA DI NORME COLLETTIVE - VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE - NECESSITÀ - ART. 2108 COD. CIV. - APPLICABILITÀ AL LAVORO NAUTICO - ESCLUSIONE.*

In caso di insussistenza o di inapplicabilità della regolamentazione collettiva, il giudice del merito ha l'Obbligo di valutare le prestazioni del lavoratore nella loro entità e durata -e, quindi, anche le prestazioni cosiddette straordinarie - ai fini della Determinazione dell'equa retribuzione, imponendo l'art. 36 cost. Di tener conto anche della quantità del lavoro prestato. Siffatto principio, di carattere generale, è applicabile anche al rapporto di lavoro nautico, nonostante l'inapplicabilità ad esso dei criteri previsti dall'art. 2108 cod. civ. e delle norme da questo richiamate. (V 2132/84, mass n 434167; (V 5892/83, mass n 430738).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)