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Sez. L, Sentenza n. 5892 del 11/10/1983 (Rv. 430738 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DISCIPLINA SULLA LIMITAZIONE DELL'ORARIO EX R.D.L. N. 692 DEL 1923 E R.D. N. 1955 DEL 1923 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ACCORDI INDIVIDUALI O COLLETTIVI SULLA PREDETTA LIMITAZIONE E SULLA RETRIBUZIONE PER IL LAVORO PRESTATO OLTRE L'ORARIO NORMALE - RILEVANZA ESCLUSIVA - LEGITTIMITÀ DI TALE RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430738-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DISCIPLINA SULLA LIMITAZIONE DELL'ORARIO EX R.D.L. N. 692 DEL 1923 E R.D. N. 1955 DEL 1923 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ACCORDI INDIVIDUALI O COLLETTIVI SULLA PREDETTA LIMITAZIONE E SULLA RETRIBUZIONE PER IL LAVORO PRESTATO OLTRE L'ORARIO NORMALE - RILEVANZA ESCLUSIVA - LEGITTIMITÀ DI TALE RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE.*

La disciplina, di carattere inderogabile, dettata, in tema di lavoro straordinario, dall'art. 2108 cod. civ. si riferisce esclusivamente alle prestazioni di lavoro regolate, quanto alla limitazione del relativo orario, dal R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 e dal R.d. 10 settembre 1923 n. 1955 e non è estensibile al lavoro a bordo delle navi, che da detta regolamentazione è espressamente escluso a norma dell'art. 1, ultimo comma, del R.d.l. n. 692 del 1923 ed a norma dell'art. 4 del R.d. n. 1955 del 1923. Consegue che, in ordine al rapporto di lavoro del personale navigante, possono trovare applicazione solo gli accordi - individuali o collettivi - delle parti, sia per quanto riguarda la limitazione dell'orario normale di lavoro sia per quanto riguarda i criteri di Determinazione della retribuzione dovuta per il lavoro prestato oltre tale orario, restando esclusa qualsiasi possibilità di commistione dei criteri dettati dalla detta disciplina legale e da quella pattizia, la cui legittimità in rapporto al principio stabilito dal primo comma dell'art. 36 cost. Va accertata alla stregua di una valutazione complessiva del trattamento economico previsto dalla disciplina contrattuale. (nella specie, la C.S., in base all'enunciato principio, ha confermato sul punto la decisione del giudice del merito che ha ritenuta legittima la clausola di contratto collettivo che, con riferimento a tale tipo di lavoro, non prevedeva maggiorazioni di compenso per le prestazioni compiute oltre il limite dell'orario lavorativo normale, allorché questo fosse ecceduto per effetto anche di periodi di attesa intermedi che i marittimi dovevano necessariamente compiere a bordo della nave, a disposizione del comandante o del datore di lavoro e che erano compensati (art. 20 del C.C.n.L. 15 luglio 1968; art. 10 del C.C.n.L. 16 maggio 1972 e art. 10 del C.C.n.L. 8 maggio 1974) con una retribuzione oraria ridotta rispetto a quella dovuta per i periodi di effettivo servizio, in considerazione della peculiarità di dette attese, implicanti sostanziale inattività e semplice limitazione di libertà).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)