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Sez. L, Sentenza n. 6146 del 18/06/1999 (Rv. 527686 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Dipendente di farmacia gestita da azienda comunale - Svolgimento di fatto di mansioni di direttore - Acquisto automatico della corrispondente qualifica ex art. 2103 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527686-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Nell'ambito della disciplina delle farmacie dei comuni e delle aziende municipalizzate, diretta ad attuare in particolar modo il pubblico interesse, la necessità del concorso pubblico per la nomina del farmacista direttore (come per i farmacisti addetti) è fondata sulla prescrizione imperativa di cui all'art. 10 della legge 2 aprile 1968 n. 475 che, non essendo stata abrogata dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, esclude il diritto del lavoratore alla definitiva assegnazione delle corrispondenti mansioni continuativamente esercitate per il trimestre. La necessità del concorso non è esclusa dal contingente comportamento dilatorio dell'ente nella pubblicazione del bando e nell'espletamento del concorso. Invero, la disposizione di cui all'art. 10 della legge 475/68 sulla necessità del concorso, avendo per oggetto non lo svolgimento bensì la costituzione del rapporto di lavoro - la cui eventuale preesistenza resta un aspetto giuridicamente irrilevante - è eterogenea e non speciale rispetto alla disposizione di cui all'art. 13 della legge 300/70, e quindi non è da quest'ultima derogabile)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 475 art. 10, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 08/11/1991 num. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)