Sez. L, Sentenza n. 5349 del 29/05/1998 (Rv. 515957 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Dipendente di farmacia gestita da azienda comunale - Svolgimento di fatto di mansioni di direttore - Acquisto automatico della corrispondente qualifica ex art. 2103 cod. civ. - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
La speciale disciplina delle farmacie dei comuni e delle aziende municipalizzate, connotata da un'accentuata esigenza di perseguire il pubblico interesse, prevede il sistema del concorso pubblico sia per la nomina del farmacista direttore, che degli altri farmacisti addetti, con una prescrizione di carattere imperativo (art. 10 legge 2 aprile 1968 n.475), che non è stata abrogata dall'art. 2103 c.c., come modificato dall'art. 13 dello Statuto dei lavoratori (ed anzi risulta implicitamente confermata dalla legge n.362 del 1991 che ha riordinato l'intera materia), secondo cui l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori diventa definitiva dopo tre mesi, non potendo, in mancanza di una previsione espressa, tale norma a carattere generale derogare a quella precedente disciplina a carattere speciale (successivamente confermata); sicché il mero espletamento, pur se protratto nel tempo, delle mansioni di farmacista direttore (o addetto) non comporta l'attribuzione automatica della relativa qualifica, che resta conseguibile soltanto mediante concorso pubblico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 10, Legge 08/11/1991 num. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)