Sez. L, Sentenza n. 7439 del 03/06/2000 (Rv. 537216 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Direttore di farmacia gestita da azienda municipale - Svolgimento di fatto di mansioni di direttore aziendale - Acquisto automatico della corrispondente qualifica ex art. 2103 cod. civ. - Inammissibilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
L'art. 37 dello Statuto dei lavoratori consente l'applicazione immediata delle norme statutarie agli enti pubblici economici (con l'abrogazione delle precedenti contrarie norme speciali e la salvaguardia dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori ex art. 40), riguardo allo svolgimento dei singoli rapporti lavorativi dei dipendenti, in conseguenza della completa privatizzazione ormai da tempo realizzatasi per tali rapporti; di contro, il disposto dell'art. 13 st. lav. e di altre norme della stessa legge nessuna efficacia abrogativa possono avere in relazione alle norme speciali destinate a garantire procedure selettive e concorsuali di assunzione del personale ed altri momenti organizzativi dell'ente, operando in questa sfera l'ente medesimo con poteri che assumono, per gli obiettivi perseguiti, rilevanza pubblica, sicché le norme statutarie in questa sfera finiscono per avere una mera efficacia integrativa proprio come avviene - per effetto dell'ultima parte dell'art. 37 st. lav. - per gli altri enti pubblici. Pertanto, con riferimento alla nomina dei direttori di aziende municipali di gestione di farmacie comunali, deve escludersi che l'art. 4, secondo e terzo comma, del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578, che per tale nomina prevede il pubblico concorso, sia rimasto abrogato dall'art. 13 st. lav. e che l'esercizio di fatto protratto per un certo tempo delle relative mansioni possa comportare ai sensi di tale ultima disposizione la promozione automatica alla qualifica di direttore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 40 CORTE COST., Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)