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Sez. L, Sentenza n. 5242 del 09/04/2001 (Rv. 545759 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Domanda di assegni familiari - Onere probatorio dell'assicurato - Ordine di esibizione o richiesta di informazioni alla P.A. - Potere discrezionale del giudice - Sindacabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545759-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Alla stregua dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c., grava su chi fa valere giudizialmente un diritto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto stesso; pertanto, incombe sul lavoratore assicurato il quale agisca nei confronti dell'Istituto di previdenza per ottenere il pagamento degli assegni per i familiari a carico, fornire la prova del suo diritto ad ottenere la prestazione richiesta, rientrando nei poteri discrezionali del giudice - il cui esercizio non è sindacabile in sede di legittimità - il potere di ordinare alle parti o a terzi l'esibizione di documenti o di richiedere informazioni alla P.A. (nella specie, la S.C. ha disatteso la censura con cui il ricorrente lamentava l'omissione di ordine all'INPS di esibire gli atti riguardanti la società datrice di lavoro, tra i quali avrebbe dovuto asseritamente trovarsi la documentazione necessaria per l'ottenimento degli assegni familiari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)