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Sez. 1, Sentenza n. 12507 del 11/11/1999 (Rv. 531020 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Mezzo di prova disponibile discrezionalmente dal giudice - Mancato esercizio del relativo potere di disposizione - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Sufficienza di motivazione - Motivazione fondata su mancata offerta della prova dell'esistenza del documento contestata dalla controparte - Idoneità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531020-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

L'ordine di esibizione di un documento ex art. 210 cod. proc. civ. è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito ed il suo mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità quando sia sufficientemente motivato, come allorquando il giudice di merito, in riferimento alla previsione normativa dell'art. 94 disp. di att. cod. proc. civ., secondo cui l'istanza di esibizione dev'essere accompagnata, quando è necessario, dall'offerta della prova che la parte od il terzo, nei cui confronti si richiede l'ordine di esibizione possiedano il documento, rigetta l'istanza, rilevando che essa non è stata formulata con l'offerta di quella prova, ravvisandola come necessaria in ragione della contestazione della controparte circa l'esistenza del documento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)