Sez. 3, Sentenza n. 536 del 19/01/2000 (Rv. 532948 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Acquisizione di nuovo documenti - Potere discrezionale del giudice - Mancanza di espressa motivazione - Irrilevanza - Fattispecie.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Il principio generale per cui l'onere della prova grava su colui che allega i fatti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione, non viene meno nel caso in cui al giudice è riconosciuto di disporre d'ufficio mezzi di prova ritenuti necessari, in quanto detto potere avendo carattere discrezionale non si pone in funzione sostitutiva dell'onere predetto, con la conseguenza che il mancato esercizio dello stesso non è censurabile in sede di legittimità anche se del tutto immotivato ed anche se disattenda una specifica sollecitazione della parte interessata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)