Sez. L, Sentenza n. 2050 del 28/03/1984 (Rv. 434114 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - RIFERIMENTO ALLA GENERICA E NON ALLA SPECIFICA CAPACITÀ LAVORATIVA - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - RIFERIMENTO ALLA GENERICA E NON ALLA SPECIFICA CAPACITÀ LAVORATIVA - NECESSITÀ.*
La liquidazione del danno in materia di infortuni sul lavoro va compiuta in relazione alla generica e non alla specifica capacità lavorativa, che è cosa diversa dalla capacità di guadagno, la quale viene in considerazione in materia di Assicurazione obbligatoria per l'Invalidità, gestita dall'i.N.P.S.. (V 2928/83, mass n 427844; (V 2239/82, mass n 420106; (V 2659/81, mass n 413439; (V 1689/79, mass n 398037e.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 136 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)