Sez. L, Sentenza n. 2659 del 02/05/1981 (Rv. 413439 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - CAPACITA LAVORATIVA - RIDUZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O DI MALATTIA PROFESSIONALE - ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'INAIL - RILEVANZA DECISIVA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - CAPACITA LAVORATIVA - RIDUZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O DI MALATTIA PROFESSIONALE - ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'INAIL - RILEVANZA DECISIVA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA - ESCLUSIONE.*
La riduzione della capacita lavorativa riscontrata dall'Inail a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale non puo avere valore decisivo al fine del riconoscimento della pensione d'invalidita di cui all'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, in quanto quest'ultima si ricollega alla riduzione della capacita di guadagno, che non coincide con la riduzione della capacita lavorativa, stante l'influenza dei fattori individuali ed ambientali, e che deve, inoltre, essere valutata in via generica in rapporto a tutte le possibili occupazioni per le quali l'assicurato presenti attitudine. (Conf 1689/79, mass n 398037; (Conf 5493/77, mass n 389144).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)