diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6031 del 02/12/1985 (Rv. 443172 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - DERMATOSI ALLERGICA - INVALIDITÀ PERMANENTE PARZIALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443172-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - DERMATOSI ALLERGICA - INVALIDITÀ PERMANENTE PARZIALE - CONDIZIONI.*

La dermatosi allergica, per il fatto di essere reversibile con l'allontanamento temporaneo o definitivo dalla lavorazione morbigena, dà normalmente luogo ad una Invalidità temporanea in quanto lo stato predisponente di sensibilizzazione, che agisce come fatto concausale della ricaduta in nuove manifestazioni cutanee, non può considerarsi malattia secondo la definizione della inabilità permanente parziale offerta dal primo comma dell'art. 74 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; ove invece tale dermatosi costituisca una manifestazione patologica cronica ed indipendente dal contatto nel corso del lavoro con l'agente nocivo e sensibilizzante, può dar luogo ad una situazione di Invalidità permanente parziale. (V 4129/84, mass n 436082; (V 5174/82, mass n 423041).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)