Sez. L, Sentenza n. 5174 del 09/10/1982 (Rv. 423041 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - EPISODI DI DERMATOSI ALLERGICA - CONSEGUENTE INVALIDITÀ TEMPORANEA - CONFIGURABILITÀ - INVALIDITÀ PERMANENTE PARZIALE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - EPISODI DI DERMATOSI ALLERGICA - CONSEGUENTE INVALIDITÀ TEMPORANEA - CONFIGURABILITÀ - INVALIDITÀ PERMANENTE PARZIALE - ESCLUSIONE.*
Ai fini della tutela assicurativa contro le malattie professionali, i singoli episodi di una dermatosi allergica - ove questa non sia sfociata in una manifestazione patologica cronica e indipendente dal contatto, nel corso del lavoro, con l'agente nocivo e sensibilizzante - danno luogo, essendo suscettibili di remissione, ad Invalidità temporanea e non già ad Invalidità permanente parziale, in quanto lo stato predisponente di sensibilizzazione, che agisce come fattore concausale della ricaduta in nuove manifestazioni cutanee, non può considerarsi "malattia" secondo la definizione dell'inabilità permanente parziale offerta dal primo comma dell'art. 74 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)