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Sez. L, Sentenza n. 4129 del 14/07/1984 (Rv. 436082 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SINGOLI EPISODI DI DERMATOSI ALLERGICA - CONSEGUENZE - INVALIDITÀ PERMANENTE PARZIALI - ESCLUSIONE - INVALIDITÀ TEMPORANEA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436082-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SINGOLI EPISODI DI DERMATOSI ALLERGICA - CONSEGUENZE - INVALIDITÀ PERMANENTE PARZIALI - ESCLUSIONE - INVALIDITÀ TEMPORANEA - SUSSISTENZA.*

Ai fini della tutela assicurativa contro le malattie professionali, i singoli episodi di una dermatosi allergica - ove questa non sia sfociata in una manifestazione patologica cronica e indipendente dal contatto, nel corso del lavoro, con l'agente nocivo e sensibilizzante - danno luogo, essendo suscettibili di remissione, ad Invalidità temporanea e non già ad Invalidità permanente parziale, in quanto lo stato predisponente di sensibilizzazione non può considerarsi malattia secondo la definizione dell'inabilità permanente parziale offerta dal primo comma dell'art. 74 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. (Conf 5174/82, mass n 423041).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)