Sez. 1, Sentenza n. 8426 del 25/08/1998 (Rv. 518348 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Elezione personale di domicilio ad opera della parte altrove - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Nel caso di procuratore costituito non iscritto all'albo della circoscrizione del tribunale di svolgimento del giudizio, e di mancata elezione di domicilio da parte del procuratore medesimo - Notifica presso la Cancelleria del giudice autore della pronuncia impugnata - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
Quando sia mancata la notificazione della sentenza, l'atto di impugnazione deve essere notificato a norma degli artt. 330 e 170 cod. proc. civ., presso il procuratore costituito, ancorché la parte - pur costituita a mezzo di procuratore domiciliatario - abbia eletto anche altrove domicilio personale; ed infatti una tale ultima eventualità - così come pure quella in cui la parte abbia reso dichiarazione di residenza altrove - assumono possibile rilevanza ai fini della notificazione dell'atto di impugnazione solo nel caso in cui la parte si sia costituita personalmente in giudizio. Tale suddetta modalità di notifica si impone, fra l'altro, anche allorché il procuratore costituito, esercitando il proprio ufficio nell'ambito di un giudizio che abbia a svolgersi al di fuori della circoscrizione del tribunale cui egli risulti assegnato, non abbia provveduto ad eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'Autorità giudiziaria investita della controversia. Ne consegue - soltanto - che in tale ultima evenienza, l'atto di impugnazione andrà notificato presso la Cancelleria di detto ultimo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)