Sez. 3, Sentenza n. 4029 del 26/11/1996 Cc. (dep. 15/01/1997) Rv. 206627 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Ipoteca legale e sequestro conservativo - Violazioni finanziarie costituenti anche reato - Applicabilità di entrambe gli istituti - Possibilità - Ipoteca legale sugli immobili e sequestro dei beni mobili - Iscrizione di ipoteca su autorizzazione del presidente del tribunale - Impugnazione esclusivamente avanti al giudice civile - Necessità - Decisione in merito da parte del Tribunale penale nella forma dello incidente di esecuzione - Esclusione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In materia fiscale l'amministrazione delle finanze ha più mezzi per garantire il proprio credito, può infatti chiedere al Presidente del Tribunale, indipendentemente dalla pendenza del procedimento penale, il sequestro conservativo e l'iscrizione di ipoteca legale ai sensi dell'art. 26 legge 7 gennaio 1929 n. 4 e può, quando vi sia procedimento penale e l'amministrazione si sia costituita parte civile, il sequestro conservativo ai sensi del codice penale. Le due misure conservano in ogni momento la loro autonomia e non è possibile decidere sull'impugnazione avverso l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro dei beni mobili nella forma dell'incidente di esecuzione, dopo che il giudice ha riconosciuto la propria competenza ex art. 27 legge n. 4/1929 dal momento che il provvedimento deve essere impugnato avanti al giudice civile con le forme ivi previste. Il provvedimento eventualmente adottato deve essere annullato senza rinvio.
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 26 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)