Sez. 1, Sentenza n. 13763 del 20/09/2002 (Rv. 557493 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE | Disciplina ex art. 346 cod. proc. civ. - Portata - Riferibilità all'appellante - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 346 cod. proc. civ. non riguarda l'appellante, il quale, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., ha l'onere di riproporre tutte le domande che il giudice di primo grado abbia disatteso, attraverso specifici motivi di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)