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Sez. 2, Sentenza n. 1511 del 29/03/1989 (Rv. 462318 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE - INDICAZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462318-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE - INDICAZIONE - NECESSITÀ.*

L'appellante - a differenza dell'appellato totalmente vittorioso in primo grado il quale può, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, assolvere, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., l'Onere di riproporre le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado - deve formulare i motivi di impugnazione tassativamente con l'atto di appello, ivi deducendo tutte le censure che intende sottoporre al giudice di secondo grado, non essendogli consentito aggiungere nel prosieguo del giudizio altri motivi, giacché i limiti di devoluzione della controversia sono fissati rigidamente con l'atto di appello. (V 7158/86, mass n 449235; (V 3816/86, mass n 446659; (V 135/85, mass n 438328; (V 5322/83, mass n 430239; (V 2523/83, mass n 427389).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)