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Sez. U, Sentenza n. 8897 del 01/12/1987 (Rv. 456242 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - ORDINI PROFESSIONALI - CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI - PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI - OSSERVANZA DEL CONTRADDITTORIO - CONVOCAZIONE DELLE PARTI DA PARTE DEL COLLEGIO - SUFFICIENZA - AUDIZIONE SEPARATA DELLE PARTI SENZA DISCUSSIONE IN SENSO STRETTO - IDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1987-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456242-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - ORDINI PROFESSIONALI - CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI - PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI - OSSERVANZA DEL CONTRADDITTORIO - CONVOCAZIONE DELLE PARTI DA PARTE DEL COLLEGIO - SUFFICIENZA - AUDIZIONE SEPARATA DELLE PARTI SENZA DISCUSSIONE IN SENSO STRETTO - IDONEITÀ.*

Nei procedimenti giurisdizionali dinanzi al consiglio nazionale degli architetti, il contraddittorio è adeguatamente assicurato dal dovere del collegio di convocare le parti, prima della decisione, mettendole in grado di esporre le proprie ragioni, anche con l'assistenza di un legale, ove ne facciano esplicita richiesta, mentre resta in proposito irrilevante che l'audizione delle parti medesime avvenga separatamente, senza una discussione in senso stretto, considerato che tale modalità, giustificata dalle peculiarità del procedimento (simile ai processi camerali), non è idonea a pregiudicare il diritto di difesa.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)