Sez. U, Sentenza n. 9860 del 10/10/1997 (Rv. 508722 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Principio del contraddittorio - Obbligo di convocazione delle parti per l'esposizione delle rispettive ragioni - Audizione congiunta delle parti o nella rispettiva conoscenza delle ragioni altrui - Necessità.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Nei procedimenti disciplinari giurisdizionali (nella specie, davanti al Consiglio Nazionale dei Geometri) il contraddittorio è assicurato dal dovere del collegio di convocare le parti prima della decisione, mettendole in grado di esporre le loro ragioni ove ne facciano esplicita richiesta; a tal fine è necessario che la loro audizione avvenga in maniera congiunta o, quanto meno, in maniera tale che ciascuna, prima di concludere, conosca il contenuto delle deduzioni della controparte.
Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 15/02/1949
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)