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Sez. U, Sentenza n. 9860 del 10/10/1997 (Rv. 508722 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Principio del contraddittorio - Obbligo di convocazione delle parti per l'esposizione delle rispettive ragioni - Audizione congiunta delle parti o nella rispettiva conoscenza delle ragioni altrui - Necessità.
Stato
decisa il 1997-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508722-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Nei procedimenti disciplinari giurisdizionali (nella specie, davanti al Consiglio Nazionale dei Geometri) il contraddittorio è assicurato dal dovere del collegio di convocare le parti prima della decisione, mettendole in grado di esporre le loro ragioni ove ne facciano esplicita richiesta; a tal fine è necessario che la loro audizione avvenga in maniera congiunta o, quanto meno, in maniera tale che ciascuna, prima di concludere, conosca il contenuto delle deduzioni della controparte.

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 15/02/1949

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)