Sez. U, Sentenza n. 1283 del 20/02/1996 (Rv. 495909 - 01)
PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI | Elezioni dei consigli locali - Reclamo al Consiglio nazionale contro i risultati - Natura giurisdizionale - Conseguenze - Mancata convocazione di taluno dei reclamanti per l'udienza di trattazione - Annullamento con rinvio della decisione adottata - Funzione.
PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI
In tema di elezioni dei consigli locali degli ordini professionali (nella specie, quello degli Architetti), il procedimento, promosso con reclamo al Consiglio nazionale contro i risultati elettorali (art. 6 D. Lgs. n. 382 del 1944), ha natura giurisdizionale e, pertanto, è soggetto ai principi generali in tema di regolare instaurazione del contraddittorio tra i reclamanti e coloro che hanno interesse diretto al rigetto del reclamo; con la conseguenza che, qualora taluno dei reclamanti non sia stato convocato per l'udienza di trattazione davanti al Consiglio nazionale - e non sia stato, pertanto, messo in grado di esporre le proprie ragioni - la decisione deve essere annullata, con rinvio al Consiglio nazionale medesimo affinché provveda all'integrazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)