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Sez. U, Ordinanza n. 20591 del 30/07/2008 (Rv. 604832 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Lavoratori socialmente utili - Perdita del diritto - Conseguenza di un finanziamento concesso al quale il lavoratore ha rinunciato - Controversie relative - Posizioni di diritto soggettivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione.
Stato
decisa il 2008-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604832-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia volta ad accertare se vi è stata o meno la perdita da parte del lavoratore - per effetto di un finanziamento ottenuto per la formazione all'autoimpiego e al quale aveva successivamente rinunciato - del diritto a permanere nell'area dei lavori socialmente utili, con il conseguente diritto a svolgere la correlativa attività e a riceverne benefici economici, spetta al giudice ordinario, attenendo a posizioni di diritto soggettivo la questione se l'effetto estintivo derivi direttamente dall'accoglimento della domanda di finanziamento, oppure se tale effetto è precluso dalla rinuncia del beneficiario al finanziamento concesso o dal mancato inizio dell'attività autonoma nel termine previsto, non venendo in discussione la legittimità del provvedimento concessorio del finanziamento.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 23/01/1998 num. 3 art. 2, Legge Reg. Sicilia 26/11/2000 num. 24, Legge Reg. Sicilia 10/07/2003 num. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)