Sez. U, Sentenza n. 14952 del 02/07/2007 (Rv. 597767 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Atto amministrativo applicativo di atto generale - Posizione giuridica del privato destinatario - Selezione di lavoratori da destinare a lavori socialmente utili - Criteri contrastanti con disposizione di legge - Diritto soggettivo - Sussistenza - Giurisdizione del giudice ordinario - Disapplicabilità dell'atto amministrativo "incidenter tantum" - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di lavori socialmente utili la P.A., mentre agisce nell'esercizio della propria discrezionalità e con poteri autoritativi in ordine alla scelta del progetto ed all'individuazione delle professionalità occorrenti, è viceversa vincolata - nella scelta dei singoli lavoratori - ai criteri predeterminati dalla legge. Da ciò consegue che la posizione del privato che contesti la violazione di tali criteri si connota come diritto soggettivo, onde la relativa controversia con la p.a. è di spettanza del giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza del giudice di merito che - in una controversia avente ad oggetto la contestazione, da parte di un lavoratore, della propria esclusione dalla partecipazione ad un progetto di lavori socialmente utili, esclusione avvenuta in asserita violazione degli artt. 5 e 6 del d. lgs. n. 468 del 1997 - aveva affermato la giurisdizione dell'AGO).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 4, Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 5, Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 6, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)