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Sez. L, Sentenza n. 18493 del 04/07/2008 (Rv. 604529 - 01)

SPETTACOLI PUBBLICI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Obbligo di iscrizione all'ENPALS - Presupposti - Distinzione tra diverse tipologie di lavoratori - Accertamento di merito - Fattispecie relativa ad operatori di sale gioco.
Stato
decisa il 2008-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604529-01

SPETTACOLI PUBBLICI - IN GENERE

In tema di assicurazione ENPALS, i lavoratori dello spettacolo per i quali sussiste l'obbligo contributivo e che hanno diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dal d.l. C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni sono quelli indicati nell'art. 3 di tale normativa. La qualità di lavoratori dello spettacolo, inteso come attività diretta alla rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano, è, per un primo gruppo di detti lavoratori, insita nel tipo di attività svolta; per questi vi è la presunzione assoluta, "juris et de jure", di appartenenza al settore dello spettacolo, con la conseguenza che il giudice del merito deve accertare soltanto la qualifica rivestita dai lavoratori e la loro inclusione nell'elenco degli assistiti in virtù di fonte normativa primaria, oppure secondaria purché quest'ultima sia conforme alla delega legislativa di cui all'art. 3 comma secondo, d.lgs n. 708 del 1947. Gli altri lavoratori del secondo gruppo, indicati nel medesimo art. 3, hanno qualifiche professionali generiche e fanno parte dei lavoratori dello spettacolo, con conseguente obbligo retributivo a carico dell'azienda, soltanto se la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dai lavoratori del primo gruppo; ne consegue che il giudice di merito, oltre al precedente accertamento, deve anche verificare se l'attività in concreto svolta sia funzionale, o meno, alla attività di spettacolo svolta dai primi, o alla realizzazione del prodotto destinato ad essere visto od ascoltato, non sussistendo, in caso contrario, obbligo assicurativo ENPALS. (Nella specie, regolata "ratione temporis" dal d.l.C.P.S. n. 708 del 1947, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che correttamente il giudice di merito aveva ritenuto esatta la sola iscrizione da parte dell'INPS nell'ambito del settore terziario ai sensi dell'art. 49, lettera d), legge n. 88 del 1989 con riguardo ai dipendenti di una sala giochi, i quali, in ragione delle mansioni svolte di cambiavalute ovvero di riparazione o chiusura delle macchine da giuoco, senza alcuna partecipazione alla creazione dello spettacolo e del divertimento, non svolgevano una attività che assumesse i connotati per l'iscrizione all'ENPALS).

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)