Sez. L, Sentenza n. 78 del 04/01/1995 (Rv. 489523 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PROVA | Rilievi critici mossi alla consulenza di primo grado - Valutazione da parte del giudice di appello - Obbligatorietà - Omissione - Configurabilità - Estremi.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PROVA
Nelle controversie in materia d'invalidità pensionabile, il giudice di appello è tenuto a prendere espressamente in considerazione i rilievi critici mossi all'operato del consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado; tale necessaria indagine viene omessa, con la conseguente sussistenza del vizio denunciabile a norma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sia quando tale giudice non abbia tenuto conto delle osservazioni proposte sia quando lo stesso giudice, nell'assenza di specifiche valutazioni del consulente in ordine ad una parte delle infermità, abbia direttamente formulato un proprio criterio, ovvero, di fronte all'allegazione di una ulteriore affezione morbosa, ne abbia egli stesso ritenuto senz'altro la non dimostrata gravità, essendo ciò possibile solo ove si tratti di situazioni "ictu oculi" insignificanti secondo la comune esperienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)