Sez. L, Sentenza n. 8481 del 01/08/1991 (Rv. 473360 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Prova | Rilievi critici dell'appellante all'operato del consulente di primo grado - Vizio della sentenza di appello ex art. 360 n. 5 cod.proc.civ. - Configurabilità - Estremi.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Prova
Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, il giudice di appello è tenuto a prendere espressamente in considerazione i rilievi critici mossi all'operato del consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado; tale necessaria indagine viene omessa con la conseguente sussistenza del vizio denunciabile a norma dell'art. 360 n. 5 cod.proc.civ. sia quando delle osservazioni proposte il giudice stesso non abbia tenuto conto, sia quando, nell'assenza di specifiche valutazioni diagnostiche del consulente in ordine ad una parte delle infermità, abbia direttamente formulato un proprio criterio, ovvero di fronte all'allegazione di un'ulteriore affezione morbosa, ne ritenga senz'altro la non dimostrata gravità, essendo ciò possibile solo ove si tratti di situazioni "ictu oculi" insignificanti in base alla comune esperienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)