Sez. 3, Sentenza n. 6275 del 13/03/1998 Ud. (dep. 29/05/1998) Rv. 210963 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Frantoi oleari - Scarichi antecedenti il 12 novembre 1996 - Reato di cui all'art. 21, terzo comma, legge 319 del 1976 - Esclusione - Condizioni.
ACQUE
I titolari di frantoi oleari, aventi natura di insediamenti produttivi, che abbiano effettuato scarichi extra tabellari prima del 12/11/1996 (data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1996 n. 574 sui frantoi)sono puniti ai sensi del terzo comma dell'art. 21 legge 10 maggio 1976 n. 319, a meno che non ricorrano le seguenti condizioni: i reflui derivino esclusivamente dalla lavorazione meccanica delle olive, (o dall'utilizzo di acqua per la diluizione delle paste e per la lavatura degli impianti), siano stati autorizzati dal Sindaco, siano state applicate procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti di almeno il 50%, i reflui vengano decantati in apposite vasche utilizzate esclusivamente per tale scopo, lo scarico non costituisca pericolo per la salute pubblica.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 11/11/1996 num. 574 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)