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Sez. 3, Sentenza n. 12946 del 28/10/1998 Ud. (dep. 11/12/1998) Rv. 212421 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Frantoi oleari - Scarichi antecedenti il 12 novembre 1996 - Reato di cui all'art. 21, terzo comma, legge 319 del 1976 - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212421-01

ACQUE

È esente da pena, in ordine alle violazione delle legge 319 del 1976, ai sensi dell' art. 10, comma quarto, legge 11 novembre 1996 n. 574, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge (12 novembre 1996), il responsabile di frantoi oleari e dei relativi scarichi che risulti adempiente a specifici obblighi posti dalla legge 119 del 1987 (abrogata dalla legge 574 del 1996), quali la tempestiva presentazione al sindaco della domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo, l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione sindacale, l'adozione di procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti dei reflui, previa decantazione degli stessi in apposite vasche, e sempre che lo scarico non costituisca pericolo per la salute pubblica.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 11/11/1996 num. 574 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)