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Sez. 2, Sentenza n. 2811 del 29/10/1973 (Rv. 366378 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA - DEROGA.*
Stato
decisa il 1973-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366378-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA - DEROGA.*

Il principio della equiparabilita del rapporto di lavoro ad ogni altro tipo sinallagmatico, agli effetti della risolubilita per impossibilita sopravvenuta di una delle obbligazioni corrispettive ai sensi degli artt 1256 e 1463 cod civ e derogabile in casi eccezionali espressamente previsti dalla legge, tra i quali e da comprendere il disposto dello art 2110 cod civ, il quale nelle sue configurazioni tipiche, prescinde da una prestazione del lavoratore dipendente e, quindi, da un criterio di sinallagmaticita, per coprire situazioni inquadrate nel rapporto di lavoro e ritenute meritevoli di tutela in ragione del fatto che risultano indipendenti dalla volonta del prestatore d'opera. (V 2442/71, mass n 353423).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)