Sez. L, Sentenza n. 2700 del 03/05/1984 (Rv. 434744 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - SOPRAVVENUTA INCAPACITÀ FISICA O PSICHICA DEL DIPENDENTE IN RELAZIONE ALLE PRESTAZIONI PATTUITE - RILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - SOPRAVVENUTA INCAPACITÀ FISICA O PSICHICA DEL DIPENDENTE IN RELAZIONE ALLE PRESTAZIONI PATTUITE - RILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE.*
La sopravvenuta incapacità fisica o psichica del dipendente alla resa delle prestazioni pattuite ben può costituire valido motivo, di carattere obiettivo, di licenziamento, stante l'incidenza immediata e diretta della situazione così determinatasi sulla normale, prestabilita organizzazione aziendale, ma deve a tal fine rivestire carattere di definitività e non ricollegarsi a situazioni transeunti o implicanti semplicemente un mero pericolo per le condizioni di salute del lavoratore. (nella specie, sancendo tale principio, la suprema Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano negato la sussistenza della suddetta impossibilità, con riferimento ad una richiesta del lavoratore di essere temporaneamente adibito, con identiche mansioni di manovalanza, ad altro reparto aziendale, richiesta motivata con la deduzione di probabile nocività della attività di verniciatura, propria del reparto di appartenenza, rispetto agli esiti di una pregressa sofferta epatite virale). (V 3725/77, mass n 387389; (V 176/75, mass n 373351; (V 2811/73, mass n 366378).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)