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Sez. 5 - , Sentenza n. 2095 del 24/01/2023 (Rv. 666756 - 02)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Obbligazioni tributarie - Interessi - Accessorietà - Momento genetico - Sussistenza - Autonomia rispetto all’obbligazione principale - Successiva acquisizione - Conseguenze in tema di prescrizione - Applicabilità del termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c. c. TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2023-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666756-02

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE

Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale.

Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)