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Sez. L, Sentenza n. 2584 del 23/05/1978 (Rv. 391933 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - PRESTAZIONE DEGLI ESATTORI DELLE BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA - QUALIFICAZIONE DEL CONCRETO RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONE - ESATTEZZA DEI CRITERI ASTRATTI E GENERALI ADOTTATI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391933-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - PRESTAZIONE DEGLI ESATTORI DELLE BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA - QUALIFICAZIONE DEL CONCRETO RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONE - ESATTEZZA DEI CRITERI ASTRATTI E GENERALI ADOTTATI - FATTISPECIE.*

La prestazione degli esattori delle bollette dell'energia elettrica e compatibile sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con la locazione d'opera, sia con l'appalto: onde, allorche siano esatti i criteri astratti e generali adottati per la qualificazione giuridica del concreto rapporto, dedotto in giudizio l'apprezzamento di fatto relativo a questo e incensurabile in Cassazione se congruamente motivato. (nella specie: il giudice del merito ha ritenuto la sussistenza di una locazione d'opera considerando che il servizio d'esazione era stato svolto con piena autonomia ed a proprio rischio, senza vincolo di subordinazione, e con lavoro prevalentemente proprio. La suprema Corte ha respinto il ricorso). (V 3208071, mass n 354613).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)