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Sez. L, Sentenza n. 3101 del 12/05/1980 (Rv. 406880 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IN GENERE - RISCOSSIONE DEL PREZZO - ESATTORI - PRESTAZIONE - LAVORO SUBORDINATO, LAVORO AUTONOMO O APPALTO - POSSIBILE SUSSISTENZA DI CIASCUNA DI TALI IPOTESI - SUSSISTENZA IN CONCRETO DI UNA DI ESSE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406880-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IN GENERE - RISCOSSIONE DEL PREZZO - ESATTORI - PRESTAZIONE - LAVORO SUBORDINATO, LAVORO AUTONOMO O APPALTO - POSSIBILE SUSSISTENZA DI CIASCUNA DI TALI IPOTESI - SUSSISTENZA IN CONCRETO DI UNA DI ESSE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La prestazione degli esattori delle bollette dell'energia elettrica e compatibile sia con lo schema del rapporto di lavoro subordinato sia con lo schema della locazione di opera e dell'appalto. Pertanto, allorche siano esatti i criteri generali adottati per la qualificazione giuridica del concreto rapporto, l'apprezzamento di fatto posto in base di tale qualificazione e incensurabile in Cassazione se congruamente motivato. (in applicazione del principio di cui alla massima, la suprema Corte ha giudicato corretta la decisione di merito che ha ritenuto la esistenza nella specie di un rapporto di lavoro autonomo, qualificato dal mancato inserimento degli esattori nell'organizzazione aziendale, dallo svolgimento in modo autonomo del servizio assegnatogli, pur con l'osservanza delle direttive e delle Disposizioni impartite dal committente e con possibilita per gli stessi di farsi sostituire da familiari e da terzi, dal diritto di organizzare il servizio come meglio credevano, purche fosse assicurata la tempestivita e la regolarita delle operazioni di esazione e di consegna delle somme riscosse, dal riconoscimento di una provvigione calcolata esclusivamente sulle somme riscosse, essendo a loro carico tutte le spese inerenti al servizio loro affidato). (Conf 2584/78, mass n 391933).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)