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Sez. 2, Sentenza n. 476 del 07/02/1975 (Rv. 373772 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - INOSSERVANZA - POTERI DEL GIUDICE - IMPOSIZIONE DELL'OBBLIGO DI COSTRUZIONE DI UN PARAPETTO.*
Stato
decisa il 1975-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373772-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - INOSSERVANZA - POTERI DEL GIUDICE - IMPOSIZIONE DELL'OBBLIGO DI COSTRUZIONE DI UN PARAPETTO.*

Ove la veduta sia stata aperta a distanza inferiore a quella legale, il giudice - oltre all'arretramento o al compimento di opere idonee ad impedire l'Esercizio della veduta - puo disporre la costruzione di un parapetto alto due metri, come previsto per le luci dall'art 901 n 2 del cod civ. (V 1532/73, mass n 364313; 1321/70, mass n 347039; (V 653/69, mass n 338905; 323/67, mass n 326166; (V 2253/61; 356/58; 1021/49).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901 com. 2, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 906

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)