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Sez. 2, Sentenza n. 1321 del 08/09/1970 (Rv. 347039 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - PER L'APERTURA - LATERALI OD OBBLIQUE - BALCONE CON PARAPETTO A DISTANZA INFERIORE A QUELLA LEGALE - ARRETRAMENTO - MODALITA - DEMOLIZIONE DEL PIANO ECCEDENTE DEL BALCONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347039-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - PER L'APERTURA - LATERALI OD OBBLIQUE - BALCONE CON PARAPETTO A DISTANZA INFERIORE A QUELLA LEGALE - ARRETRAMENTO - MODALITA - DEMOLIZIONE DEL PIANO ECCEDENTE DEL BALCONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Quando il parapetto di un balcone sia posto rispetto al fondo del vicino a distanza inferiore a quella prevista dall'art 906 cod civ, possono essere considerati correttivi idonei ad arretrare la veduta alla distanza legale soltanto quelli posteriori che concretino un arretramento effettivo, permanente e controllabile dall'esterno (nella specie era stato escluso in Sede di merito, con apprezzamento di fatto, che l'allocazione di 'fioriere con barre di ferro poste al di sopra di essè, costituisse correttivo idoneo). Nell'ipotesi di cui sopra, la riduzione a distanza legale non deve necessariamente avvenire mediante demolizione del piano eccedente del balcone, potendo adottarsi accorgimenti idonei ad escludere la parte eccedente, in maniera palese e permanente, da ogni possibilita di accesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 906

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)