Sez. 6 - , Sentenza n. 49979 del 09/10/2019 Ud. (dep. 10/12/2019) Rv. 277626 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Obblighi di mantenimento - Mancanza di redditi - Stato di disoccupazione - Irrilevanza – Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna ritenendo che l'impossibilità ad adempiere era stata correttamente esclusa a fronte dell'accertato rifiuto dell'obbligato di svolgere attività lavorativa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)