Sez. 4, Sentenza n. 12208 del 09/12/2003 Cc. (dep. 13/03/2004) Rv. 227910 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Patteggiamento - Applicazione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - SOSPENSIONE - IN GENERE
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida deve essere applicata dal giudice anche in caso applicazione della pena su richiesta delle parti quando consegue al reato, (nella fattispecie: omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale) in ordine al quale è prevista, atteso che il divieto di applicazione della pena accessoria di cui all'art. 445 cod. proc. pen. non può essere estensivamente riferito anche alle sanzioni amministrative.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Cod. Strada art. 222 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 222, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)