Sez. 1, Sentenza n. 4943 del 21/05/1999 (Rv. 526486 - 01)
SOCIETÀ - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETÀ - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA | Società fiduciaria - Beni affidati dai fiducianti alla società - Proprietà dei fiducianti stessi - Configurabilità - Proprietà della società - Esclusione - Conseguenze - Azione ex art. 2395 nei confronti di amministratori e sindaci per "mala gestio" dei beni dei fiducianti - Legittimazione dei fiducianti - Sussistenza - Legittimazione dei commissari liquidatori - Esclusione.
SOCIETÀ - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETÀ - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA
Nella società fiduciaria, i fiducianti - dotati di una tutela di carattere reale azionabile in via diretta ed immediata nei confronti di ogni consociato - vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla società ed a questa strumentalmente intestati; il mandato dei fiducianti ad investire il danaro, anche quando rimetta alla discrezione professionale della società fiduciaria l'opzione tra le diverse ipotesi di investimento considerate nel mandato, è diretto a costituire patrimoni separati da quello della società stessa ed intangibili dai creditori di quest'ultima. Ne consegue che l'eventuale "mala gestio" dei beni dei fiducianti, da parte degli amministratori e dei sindaci della società, non comporta lesione all'integrità del patrimonio sociale, sicché i commissari liquidatori sono privi di legittimazione ad agire per far valere la responsabilità degli amministratori e dei sindaci nei confronti non della generalità dei creditori (per avere compromesso la funzione di generica garanzia del patrimonio sociale, ledendone l'integrità), bensì dei fiducianti, ai quali soltanto (come ai terzi danneggiati) spetta la legittimazione in ordine all'azione individuale di cui all'art. 2395 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1706, Cod. Civ. art. 1707, Cod. Civ. art. 2395, Legge 23/11/1939 num. 1966 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)