Sez. 1, Sentenza n. 10031 del 14/10/1997 (Rv. 508869 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Società fiduciaria - Richiesta di restituzione di titoli azionari detenuti per conto dei fiducianti precedentemente alla instaurazione della procedura concorsuale - Periodo antecedente all'entra in vigore della legge n. 1 del 1991 - Mancata "individuazione" dei titoli - Conseguente mancanza del carattere di determinatezza del bene da restituire, ex art. 103 legge fall. - Rilevanza impeditiva ai fini della restituzione - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 1 del 1991, era legittimamente predicabile il principio della separazione dei valori mobiliari affidati dal privato ad una fiduciaria (pur in mancanza di una specifica "individuazione" di detti beni) rispetto al patrimonio proprio della società, sempre che l'esistenza del rapporto fiduciario risultasse da una scrittura avente data certa, e la sua riferibilità ai titoli formalmente intestati alla fiduciaria fosse, sia pure in termini meramente quantitativi, del tutto inequivoca, sostanziandosi il rapporto intercorrente tra società fiduciaria e fiducianti nella mera intestazione, alla prima, di beni appartenenti, effettivamente, ad altri proprietari (così che la proprietà della società, pur non potendo dirsi fittizia, viene ad assumere, purtuttavia, connotazione meramente "formale", per non avere il patto fiduciario carattere meramente obbligatorio, poiché la divergenza del mezzo rispetto al fine perseguito dalle parti non assume rilevanza sul piano giuridico in quanto il fiduciante, nonostante la formale intestazione del bene alla fiduciaria, ne conserva la proprietà "sostanziale" ed è, quindi, in grado di disporne direttamente, senza necessità di alcun formale ritrasferimento dei titoli da parte della società). Ne consegue che, anche per il periodo precedente all'entrata in vigore della citata legge n. 1 del 1991, al fiduciante va riconosciuto il diritto di far valere, nei confronti degli organi della eventuale procedura concorsuale "medio tempore" instauratasi nei confronti della società, il diritto alla restituzione dei beni in precedenza ad essa affidati, dovendo ritenersi, all'uopo, sufficiente la dimostrazione di una situazione idonea ad impedire che la cosa della quale si reclami la restituzione si sia confusa con il patrimonio del fallito, ("rectius", del sottoposto a liquidazione coatta) per essere entrata a far parte dei beni di sua proprietà: pur occorrendo, perché si realizzi una situazione siffatta, in linea di principio, che la "res" sia "determinata" nella sua specifica e precisa individualità (art. 103 legge fall.), non va, per contro, obliterato che, per l'acquisto della proprietà da parte di chi riceve in deposito una quantità di denaro o di altre cose fungibili, è pur sempre necessario che, alla semplice detenzione, si aggiunga (quantomeno implicitamente) la facoltà di servirsi di tale bene, non essendo la sua natura fungibile sufficiente, di per sè sola, a determinare il prodursi di tale effetto, mentre le società fiduciarie, non potendo disporre o, comunque, utilizzare nel proprio interesse i beni loro affidati, risultano, in concreto, mere depositarie di beni costituenti una massa patrimoniale distinta, a tutti gli effetti, dal loro personale patrimonio e, come tale, sottratta alle azioni esecutive degli eventuali creditori. Il permanere, in capo ai fiducianti, della proprietà sui beni affidati alla fiduciaria è, così, sufficiente a giustificare l'accoglimento, da parte degli organi deputati alla procedura concorsuale, della domanda di restituzione dei titoli avanzata ex art. 103 legge fall., non essendo neanche la eventuale commistione dei conti tra più fiducianti idonea, di per sè, ad impedire il riconoscimento della separatezza dei beni intestati alla società nell'interesse di tali soggetti (poiché detta commistione non coinvolge i rapporti tra fiducianti e fiduciaria, ma è limitata a quelli che intercorrono tra i singoli fiducianti nell'ambito di una massa patrimoniale composta da beni dei quali questi ultimi sono i proprietari "effettivi"), e del pari privo di rilevanza essendo che i fiducianti domandino (come nella specie) la restituzione di un numero di azioni inferiore a quello indicato come ad essi spettante dalla banca depositaria, posto che nulla vieta all'attore di circoscrivere l'oggetto delle proprie richieste ad una parte soltanto dei beni cui avrebbe astrattamente diritto.
Riferimenti normativi: Legge 23/11/1939 num. 1966 art. 1, Legge 14/08/1993 num. 344 art. 1, Legge 14/08/1993 num. 344 art. 6, Legge 14/08/1993 num. 344 art. 9, Legge 14/08/1993 num. 344 art. 10, Legge 25/01/1994 num. 86 art. 1, Legge 25/01/1994 num. 86 art. 10, Legge 25/01/1994 num. 86 art. 13, Legge 25/01/1994 num. 86 art. 14, Legge 01/08/1986 num. 430 art. 2, Legge 02/01/1991 num. 1 art. 8, Legge 02/01/1991 num. 1 art. 17, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 60, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 66, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST., Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1770
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)