Sez. 1, Sentenza n. 7878 del 05/04/2006 (Rv. 588233 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Società di intermediazione mobiliare - Liquidazione coatta amministrativa - Tutela degli investitori - Principio della cosidetta doppia separazione patrimoniale - Osservanza da parte della società - Conseguenze - Diritto dell'investitore alla restituzione dei beni affidati in gestione - Violazione - Conseguenze - Spettanza all'investitore di un mero diritto di credito.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE
L'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari da parte delle società d'intermediazione mobiliare (S.I.M.) è stata disciplinata dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1 e dalle norme successive in base al principio della cosiddetta doppia separazione patrimoniale (separazione del patrimonio della società da quello gestito per conto e nell'interesse dei clienti, nonché, all'interno di quest'ultimo, reciproca separazione dei beni e dei valori riferibili individualmente a ciascun cliente), ispirato allo scopo di garantire un'efficace tutela degli investitori, soprattutto nel caso di crisi dell'intermediario, attraverso la sottrazione dei beni alla liquidazione concorsuale e l'attribuzione all'investitore della possibilità di recuperare immediatamente e completamente quelli riconducibili al proprio patrimonio. Questa tutela è garantita appieno soltanto nel caso in cui il regime di separazione sia stato effettivamente rispettato, con la conseguenza che, qualora ciò non sia accaduto - sia in quanto la società abbia confuso, in tutto o in parte, il proprio patrimonio con quello dei clienti, sia in quanto abbia violato la regola della reciproca separazione dei patrimoni dei singoli clienti -, l'investitore è titolare esclusivamente di un diritto di credito nei confronti dell'intermediario, che concorre con gli altri crediti vantati dai terzi nei confronti di quest'ultimo. Ma quando, viceversa, i beni rinvenuti dagli organi della procedura nei patrimoni separati dei clienti siano sufficienti a soddisfare tutte le pretese restitutorie di costoro, e sia in concreto possibile distinguere ciascuna posizione dalle altre, in modo tale che ogni cliente sia in condizione di ottenere la restituzione dei beni e dei valori di sua spettanza, senza che ciò comporti sacrificio alcuno per la corrispondente posizione degli altri, tali restituzioni vanno senz'altro disposte, e non v'è alcuna ragione perché debba aprirsi un concorso tra i creditori.
Riferimenti normativi: Legge 02/01/1991 num. 1 art. 8, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 91, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 19, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 34, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)