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Sez. 3, Sentenza n. 4563 del 07/03/1983 Ud. (dep. 19/05/1983) Rv. 159099 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - PROCACCIAMENTO DI BUONI DI BENZINA A PREZZO AGEVOLATO - USO DI ARTIFICI O RAGGIRI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159099-01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - PROCACCIAMENTO DI BUONI DI BENZINA A PREZZO AGEVOLATO - USO DI ARTIFICI O RAGGIRI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai fini della sussistenza del reato di uso illegittimo di buoni di benzina a prezzo agevolato non è necessario che il procacciamento di tali buoni avvenga mediante l'uso di particolari artifici o raggiri, essendo sufficiente che il procacciamento stesso avvenga con l'intendimento di frodare il tributo da parte di chi non ha alcun diritto all'agevolazione tributaria consentita dall'uso legittimo dei buoni. (Conf mass n 147425).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 12 bis, Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)