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Sez. 3, Sentenza n. 504 del 03/10/1980 Ud. (dep. 28/01/1981) Rv. 147425 - 01

FINANZE E TRIBUTI - SANZIONI - BUONI DI BENZINA A PREZZO AGEVOLATO - USO ILLEGITTIMO DI ESSI - REATO DI CUI ALLO ART 12 LEGGE 2 LUGLIO 1957 N 474.*
Stato
decisa il 1980-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147425-01

FINANZE E TRIBUTI - SANZIONI - BUONI DI BENZINA A PREZZO AGEVOLATO - USO ILLEGITTIMO DI ESSI - REATO DI CUI ALLO ART 12 LEGGE 2 LUGLIO 1957 N 474.*

Per incorrere nella violazione della norma di cui all'art 12 bis della legge 2 luglio 1957 n 474 non e necessario che il procacciamento dei buoni per pagamento della benzina a prezzo ridotto avvenga mediante l'uso di particolari artifici o raggiri in quanto tale condizione non e ne nello spirito ne nella lettera della norma. Ai fini della sussistenza del reato basta quindi che il procacciamento dei buoni avvenga con l'intendimento di frodare il tributo da parte di chi non ha alcun diritto all'agevolazione tributaria consentita dall'uso legittimo dei buoni stessi.*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)