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Sez. 3, Sentenza n. 7884 del 24/06/1983 Ud. (dep. 05/10/1983) Rv. 160425 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - PROCACCIAMENTO DI BUONI DI BENZINA A PREZZO AGEVOLATO - USO DI PARTICOLARE FRODE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160425-01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - PROCACCIAMENTO DI BUONI DI BENZINA A PREZZO AGEVOLATO - USO DI PARTICOLARE FRODE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai fini della sussistenza del reato di procacciamento fraudolento di buoni di benzina a prezzo agevolato, di cui all'art. 12 bis d.l. 5 maggio 1957, n. 271 convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474, non è necessaria una particolare fraus, poiché il mezzo fraudolento richiesto dalla norma è "in re ipsa", cioè nel procacciamento dei buoni senza titolo di legittimazione. (Conf mass n 115904; (Conf mass n 147425; (Conf mass n 158323; (Conf mass n 159099).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 12 bis, Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)