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Sez. 5, Sentenza n. 9120 del 29/01/2018 Cc. (dep. 28/02/2018) Rv. 272668 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di prevenzione - Beni confiscati in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 228 del 2012 - Istanza di ammissione allo stato passivo - Decorrenza del termine - Individuazione.
Stato
decisa il 2018-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272668-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di confisca di prevenzione, la previsione di cui all'art. 199, comma 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - in base alla quale i titolari di crediti ipotecari devono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito dinanzi al giudice dell'esecuzione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della predetta legge - si applica con riguardo a tutti i beni confiscati, ancorché non in via definitiva, in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, mentre solo per quelli confiscati successivamente il predetto termine decorre dal momento in cui il provvedimento di confisca diventa definitivo.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 199 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 205 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)