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Sez. 2 - , Sentenza n. 12422 del 16/01/2020 Cc. (dep. 17/04/2020) Rv. 279192 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca di prevenzione - Procedimenti soggetti alla disciplina di cui all'art. 1, commi 194 ss., legge n. 228 del 2012 – Domanda di ammissione dei crediti allo stato passivo – Non surrogabilità - Inderogabilità del termine di legge - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279192-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di tutela dei terzi nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il termine di 180 giorni dalla confisca, previsto dall'art. 1, commi 199 e 205, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per proporre la domanda di ammissione del credito allo stato passivo, è inderogabile; né la domanda può essere surrogata da una mera sollecitazione di intervento diretta al tribunale o da richieste rivolte all'amministratore giudiziario. (Fattispecie relativa a credito di lavoro vantato da un dipendente dell'azienda confiscata, in cui la Corte ha, altresì, ritenuto non equiparabile all'ammissione del credito l'autorizzazione del giudice delegato alla definizione transattiva della controversia).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 194 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 198 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 199 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 205 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)