Sez. 4, Sentenza n. 1886 del 13/10/1986 Ud. (dep. 17/02/1987) Rv. 175130 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONE - APPELLO DELLA PARTE CIVILE IN ASSENZA DI GRAVAME DELL'IMPUTATO E DEL P.M. - INAMMISSIBILITÀ - CONVERSIONE IN RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONE - APPELLO DELLA PARTE CIVILE IN ASSENZA DI GRAVAME DELL'IMPUTATO E DEL P.M. - INAMMISSIBILITÀ - CONVERSIONE IN RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
L'appello proposto dalla parte civile, inammissibile nella ipotesi in cui manchi l'appello delle altre parti legittimate ad avvalersi di tale mezzo di gravame (P.m. e imputato), si converte in ricorso per Cassazione, in virtù del principio di conversione delle impugnazioni. Tuttavia, tale conversione non è ammissibile, quando la parte abbia dimostrato la inequivocabile volontà di avvalersi dello appello stesso. (V mass n 158344; (V mass n 150542; (Conf mass n 150543).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 191, Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 514, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)