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Sez. 3, Sentenza n. 8426 del 04/05/1987 Ud. (dep. 23/07/1987) Rv. 176429 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - PROPOSIZIONE VOLONTARIA DI GRAVAME NON CONSENTITO PER IGNORANZA SU NORMA PROCESSUALE - INAMMISSIBILITÀ DELLA CONVERSIONE - FATTISPECIE: SENTENZA PRETORILE SOLTANTO RICORRIBILE.*
Stato
decisa il 1987-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176429-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - PROPOSIZIONE VOLONTARIA DI GRAVAME NON CONSENTITO PER IGNORANZA SU NORMA PROCESSUALE - INAMMISSIBILITÀ DELLA CONVERSIONE - FATTISPECIE: SENTENZA PRETORILE SOLTANTO RICORRIBILE.*

Per il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, la conversione del gravame non consentito in quello previsto è applicabile soltanto quando l'errore cada sulla dichiarazione (C.d. errore - ostativo) e non anche sull'interno volere (C.d. errore -vizio) dell'impugnante. La conversione non è quindi ammissibile quando l'impugnante stesso, per ignoranza della legge processuale, si sia volontariamente avvalso del mezzo non consentito. (nella specie contro la sentenza del pretore, ricorribile per Cassazione, gli imputati avevano proposto appello al tribunale, che ha dichiarato inammissibile il gravame - la Corte, in base allo enunciato principio, ha confermato la decisione del tribunale). (Conf mass n 175130; (Conf mass n 175112; (Conf mass n 174881; (Conf mass n 174008; (Conf mass n 167222; (Conf mass n 166462).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)