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Sez. L, Sentenza n. 3449 del 18/05/1988 (Rv. 458802 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - ENTI CON FINALITÀ DI NATURA SOCIALE ED EDUCATIVA FINANZIATI DALLA CASSA DEL MEZZOGIORNO E DALLE REGIONI MERIDIONALI - OBBLIGO DI PAGAMENTO - ESTENSIONE ALL'ENTE FINANZIATORE - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI GARANZIA IMPROPRIA TRA REGIONI ED ENTE FINANZIATO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458802-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - ENTI CON FINALITÀ DI NATURA SOCIALE ED EDUCATIVA FINANZIATI DALLA CASSA DEL MEZZOGIORNO E DALLE REGIONI MERIDIONALI - OBBLIGO DI PAGAMENTO - ESTENSIONE ALL'ENTE FINANZIATORE - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI GARANZIA IMPROPRIA TRA REGIONI ED ENTE FINANZIATO - INAMMISSIBILITÀ.*

Gli enti con finalità di natura sociale ed educativa, finanziati originariamente dalla cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 20 della legge 26 giugno 1965 n. 717, e poi dalle regioni meridionali, a questa subentrate in forza e nei limiti della legge 6 ottobre 1971 n. 853, sono i soli responsabili per l'adempimento delle obbligazioni da essi assunte nei confronti dei propri dipendenti, con la stipulazione dei rispettivi contratti di lavoro, sicché a questi ultimi non compete alcun diritto verso l'indicato ente finanziatore, sia per la loro qualità di terzi rispetto al rapporto di finanziamento, sia perché lo stesso non intacca l'autonomia giuridica e funzionale dell'ente finanziato, datore di lavoro, restando altresì esclusa la configurabilità, quanto alle obbligazioni derivanti dai suindicati contratti, di un rapporto di garanzia impropria fra la regione e l'ente finanziato. (V 849/88, mass n 457241; (V 915/82, mass n 418771; (V 3724/81, mass n 414363).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Legge 26/06/1965 num. 717 art. 20, Legge 06/10/1971 num. 853 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)